ULTIMI SVILUPPI LEGGE MAGNALBO' - SALVI
Dopo interminabili discussioni, la Commissione Trasporti del Senato ha deliberato e approvato lo scorso 8 febbraio il testo definitivo della Magnalbò-Salvi. Come già sottolineato bisognerà attendere la prossima legislatura perché il testo diventi legge. Vediamo ora in dettaglio gli emendamenti introdotti rispetto alla proposta originaria.
Art. 1
- La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere
associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate
su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è
prevista la registrazione.
- Gli statuti e le clausole associative delle medesime
associazioni garantiscono la trasparenza dell’attività e degli
assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e
l’osservanza delle finalità associative.
- Sono associazioni riconosciute l’Automotoclub Storico Italiano
(ASI), il Registro Storico Lancia, il Registro Italiano Fiat, il
Registro Italiano Alfa Romeo, la Federazione Motociclistica Italiana
(FMI) e l'Automobile Club Italiano ( A.C.I.). Le stesse funzioni
attribuite alle associazioni possono essere svolte dalla case
costruttrici italiane o da quelle estere che risultino iscritte
all'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE).
- Per costituire nuove associazioni occorre che siano composte da
un numero minimo di 20 club o scuderie di associati, che siano
presenti ed operative da almeno 3 anni in non meno di sei regioni,
che abbiano un numero minimo di soci iscritti, che non deve essere
inferiore a 30 per ogni club; che siano riconosciute da parte della
Federazione Internazionale delle Auto Storiche (FIVA).
- Le associazioni conservano i registri attestanti le
caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri
associati.
- Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è
istituito un registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4
devono essere iscritti.
- Le associazioni rilasciano su richiesta, per i veicoli in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, una certificazione di storicità ed una
targa di identificazione, secondo un regolamento definito dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il suffisso H (historicum),
da affiancare alla targa di origine del veicolo.
Articolo 1-bis (Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992)
- Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del
1992 è sostituito dai seguenti:
4. Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di
costruzione superiore a 25 anni di età, o con età superiore a 20
anni, ma con potenza maggiore di 50 KW, e che siano stati dichiarati
e certificati dalle associazioni di cui all’art. 1. Possono altresì
essere considerati veicoli di interesse storico quelli iscritti in
un apposito registro istituito presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che ne disciplina la tenuta e il
funzionamento.
4-bis. I veicoli di cui al precedente comma debbono possedere le
caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della
costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle
esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle
importanti e documentate modifiche e siano classificabili di
interesse storico, l’ammissibilità alla libera circolazione è
subordinata all’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici.
Conseguentemente l’articolo 215, comma 1 del regolamento di
attuazione del nuovo codice della strada è soppresso.
Rimangono invariati gli altri punti di cui abbiamo più volte parlato. In
particolare:
le manifestazioni di regolarità sino a 50 km/h possono essere
autorizzate da tutte le federazioni nazionali riconosciute dal CONI;
la circolazione all’interno dei centri abitati rimane di competenza
esclusiva dei Comuni;
sono possibili modifiche ai veicoli (auto e moto) di serie per uso
stradale realizzate da officine autorizzate;
l’abuso di potere di cancellazione ai sensi dell’applicazione
dell’art.215 del Regolamento del C.d.s (leggi minaccia di radiazione del
veicolo per quanti non rinnovavano l’associazione n.d.r.) è fonte di
responsabilità ai sensi dell’art.2943 del codice civile;
la revisione obbligatoria è fissata ogni 4 anni per i veicoli di
interesse storico iscritti nei registri di cui al punto 1 secondo
criteri fissati dal Ministero dei Trasporti;
viene elevata da 20 a 25 anni la soglia dei veicoli di interesse storico
(con l’eccezione di alcuni modelli oltre 50 Kw di cui all’art.1).
(fonte Editoriale Domus)
|