LE COSE STANNO CAMBIANDO
Il 27 ottobre 2004 alla Camera del Senato è stato presentato il disegno
di legge del Senatore Magnalbò che se approvato porterà grandi cambiamenti nella gestione
e nell'uso delle auto d’epoca.
Di seguito pubblichiamo il testo integrale del disegno di
legge.
XIV
LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE
D'iniziativa del sen. MAGNALBO'
Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico
Onorevoli Colleghi!
Il patrimonio motoristico rappresenta un bene
storico, culturale e tecnologico da tutelare al fine di tramandare le conoscenze
dell'ingegno che hanno portato allo sviluppo di uno dei nuclei fondamentali
della moderna civiltà industriale italiana.
Il movimento per la conservazione del patrimonio
motoristico storico è presente, oltre che nei Paesi dell'Unione europea, in
tutti i Paesi industrializzati e rappresenta un valido esempio di salvaguardia
delle testimonianze del progresso tecnico e produttivo nel campo dei trasporti,
sia individuali che collettivi.
I veicoli di interesse storico possono essere
considerati alla stregua di un repertorio museale visibile alla collettività e
meritevole di tutela, secondo quanto sancito dall'articolo 9 della Costituzione.
La legge 30 marzo 1988, n. 88 è una testimonianza
concreta di questa tutela. Essa disciplina l'uscita dal territorio della
Repubblica dei beni che presentano un interesse storico, artistico e
archeologico, etnografico, bibliografico, documentale e archivistico,
prevedendone il divieto quando tale uscita costituisce un danno per il
patrimonio storico e culturale nazionale. Non a caso questo divieto viene esteso
ai mezzi di trasporto che hanno più di 75 anni.
I collezionisti che sostengono i costi di acquisto,
conservazione e circolazione di tali veicoli devono essere considerati, a buon
diritto, i promotori e i depositari di tale patrimonio e perciò meritevoli di
agevolazioni di carattere fiscale e normativo.
Per quanto concerne il regime fiscale, la legge 21
novembre 2000, n. 342 (collegato fiscale) ha introdotto l'esenzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche per tutti gli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si
compie il trentesimo anno dalla loro costruzione ed ha esteso tale agevolazione,
riducendo il termine a 20 anni, anche agli autoveicoli e ai motoveicoli di
particolare interesse storico e collezionistico che vengono con tale leggi
definiti.
Con il presente disegno di legge si intende proporre
alcune modifiche al Codice della Strada - di seguito denominato C.d.S. - e al
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. motivate da alcune
considerazioni di carattere generale:
a) per la loro stessa natura di patrimonio di
"interesse storico" o di "particolare interesse storico",
tali veicoli non sono assimilabili a nessun altro tipo di veicolo né possono
sottostare alla normativa generale, ma debbono essere classificati in una
categoria a parte e soggetti ad una normativa ad hoc;
b) i veicoli storici sono oggetto di una accurata e
minuziosa manutenzione;
c) il loro chilometraggio annuo è estremamente
limitato ed il loro impiego su strada occasionale;
d) l'inquinamento imputabile ai veicoli storici,
nell'ambito globale delle immissioni è irrilevante.
L'articolo 1 modifica il Decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, al fine di esonerare dal regime delle competizioni sportive
su strada i veicoli definiti di interesse storico da apposita Commissione, di
cui all'articolo 60, comma 4, del C.d.S., nella quale sono presenti membri
designati dal Ministro per i Beni e le attività culturali, dal Ministro dei
Trasporti e delle infrastrutture, nonché rappresentati dell'Automotoclub
storico italiano (ASI), dell'Associazione amatori veicoli storici (AAVS) e della
Federazione internazionale veicoli antichi (FIVA).
Prevede, inoltre, l'inserimento nella
classificazione di cui all'articolo 47 del C.d.S. dei veicoli di interesse
storico, nonché una modifica all'articolo 80 che dispone che per detti veicoli
la revisione avviene ogni quattro anni e con l'esenzione dalla prova di analisi
dei gas di scarico.
Per quanto riguarda infine le restrizioni alla
circolazione nelle aree urbane decretate ai fini antinquinamento dagli enti
locali competenti, in considerazione del loro valore e della scarsa pericolosità
delle loro emissioni sono compresi tra le categorie di veicoli autorizzati ad
accedere a tali aree tutti i veicoli di cilindrata inferiore ai 1000 centimetri
cubi la cui costruzione superi i 25 anni.. Tale limite è elevato a 1300
centimetri cubi per quelli certificati come veicoli storici ai sensi del citato
articolo 60, comma 4. Tale beneficio è comunque riservato soltanto ai veicoli
con motori a quattro tempi. Sono altresì esentati dal rispetto delle
restrizioni al traffico cittadino tutti i veicoli storici, di qualsiasi
cilindrata ed anche con motore a due tempi, purché partecipanti a
manifestazioni regolarmente autorizzate.
L'articolo 2 modifica il Decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1992, n. 495, in armonia con quanto disposto dal
precedente, estendendo all'articolo 215 del regolamento la classificazione di
interesse storico ai veicoli definiti come tali ai sensi dell'articolo 60, comma
4 del C.d.S.
Stabilisce, inoltre, che la data di costruzione dei
veicoli iscritti deve essere conforme a quanto per tempo risultante dai registri
tenuti da tali Associazioni.
Si prevede, inoltre l'attribuzione di una targa di
identificazione con il suffisso "H" (historic), per tutti i veicoli
storici e, conseguentemente, la loro iscrizione in un apposito registro, come
avviene già in Germania ed in altri Paesi, tra cui alcuni Stati degli Stati
Uniti d'America e l'Australia.
Tale targa viene affiancata alla targa d'origine e
costituisce a tutti gli effetti il riconoscimento dell'interesse storico del
veicolo e quindi della sua ammissibilità alle agevolazioni previste per questa
tipologia di veicoli, facilitando le forze dell'ordine nella verifica della
rispondenza del veicolo a quei requisiti differenziali che la legge garantisce
anche in materia fiscale.
Ciò, tra l'altro, può rappresentare il primo passo
verso la costituzione di una anagrafe europea dei veicoli storici di cui
l'Italia diverrebbe promotrice all'interno dell'Unione Europea.
Considerato il valore e l'interesse storico del
patrimonio che tale proposta intende tutelare e il ruolo qualificante che
l'Italia assumerebbe in un contesto internazionale, si auspica una rapida
approvazione del provvedimento.
L'articolo 3 modifica il Testo Unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5/2/1953, n. 39, allo scopo
di consentire lo sviluppo della tutela del patrimonio storico culturale anche
nell'ambito della motorizzazione civile, si ritiene quindi opportuno che per
qualsiasi mezzo a motore di costruzione anteriore ai 25 anni scatti
automaticamente l'esenzione dalle tasse di proprietà. Inoltre, le imposte e i
diritti di qualsiasi titolo che attualmente gravano sui trasferimenti di
proprietà di tali veicoli sono fissati nella somma di 50 euro.
Articolo 1
(Modifiche al Nuovo Codice della Strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine il
seguente periodo: "Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a
motore le manifestazioni riservate ai veicoli definiti di interesse storico
dalla Commissione di cui all'articolo 60, comma 4 della presente legge, per le
quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri
orari";
b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
"n-bis) veicoli di interesse storico";
c) all'articolo 60:
1) al comma 1, sono soppresse le parole: "nonché
i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini del presente codice della strada,
sono veicoli di interesse storico tutti quelli dichiarati tali da apposita
Commissione composta da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività
culturali, del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, dell'Automotoclub
storico italiano (ASI), dell'Associazione amatori veicoli storici (AAVS) e di
tutti gli altri enti ed associazioni riconosciuti ed aderenti alla Federazione
internazionale veicoli storici (FIVA).
I veicoli di cui al presente comma debbono possedere
le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento della
costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della
circolazione.
Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e
documentate modifiche d'epoca e siano classificabili di interesse storico,
l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri ";
3) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:
"5-bis. Sono esentati dal rispetto delle restrizioni riguardanti la
circolazione nei centri storici tutti i veicoli di costruzione anteriore ai 25
anni di cilindrata inferiore ai 1000 centimetri cubi. Tale limite è elevato a
1300 centimetri cubi per quelli certificati come veicoli storici ai sensi del
precedente comma 4. Tale beneficio è comunque riservato soltanto ai veicoli con
motori a quattro tempi. Sono altresì esentati dal rispetto delle restrizioni al
traffico cittadino tutti i veicoli storici, di qualsiasi cilindrata ed anche con
motore a due tempi, purché partecipanti a manifestazioni regolarmente
autorizzate"
d) all'articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
"4-bis. Per i veicoli definiti di interesse
storico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, la revisione viene disposta ogni
quattro anni sulla base di parametri di salutazione consoni alle caratteristiche
originali del veicolo o motoveicolo in oggetto. Tali mezzi sono esentati dalla
prova di analisi dei gas di scarico.
e) all'articolo 93, comma 4, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è
ammessa su presentazione oltre che di un titolo di proprietà, di un certificato
attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da
uno degli Enti o Associazioni di cui al precedente articolo 60, comma 4. In caso
di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico Registro
Automobilistico e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente
proprietario, con esclusione di quei veicoli che risultano demoliti ai sensi
della normativa recante contributi statali alla rottamazione, è ammessa la
facoltà del richiedente di poter ottenere targhe e libretto di circolazione
della prima iscrizione al PRA, anche se tali documenti saranno ovviamente
diversi nella grafica e nel formato da quelli attuali rispondenti allo standard
europeo";
f) all'articolo 100, dopo il comma 2, è inserito il
seguente: "2-bis. Al fine di consentire alle Forze dell'ordine di
verificare la rispondenza del veicolo a quei criteri differenziali che la legge
garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono
essere muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera H (Historic),
sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed omologazione da
parte dei soggetti di cui all'articolo 60 , comma 4"
2. La Commissione di cui al precedente comma, è
istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo
decreto sono definite la composizione e la durata in carica della Commissione
nonché le modalità di nomina dei suoi componenti.
Articolo 2
(Modifiche al Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 1992, n. 495 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 215:
1) le parole "e collezionistico" ed
"o collezionistico", ovunque ricorrano, sono soppresse;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sono classificati di interesse storico i
veicoli definiti come tali dalla Commissione di cui all'articolo 60, comma 4 del
Codice.";
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La data di costruzione dei veicoli di cui
al comma 1 deve essere conforme a quanto per tempo risultante dai registri
tenuti dalle Associazioni rappresentate nella Commissione di cui all'articolo
60, comma 4, del Codice. Le caratteristiche tecniche devono essere quelle
richieste al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in
relazione alle esigenze della circolazione";
b) All'articolo 256, comma 1, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera: "g-bis) quelle dei veicoli di interesse storico munite
del suffisso "H""
Articolo 3
(Modifiche al Testo Unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche di cui al D.P.R. 5/2/1953)
Dopo l'articolo 17 del Decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è aggiunto il seguente articolo:
"17-bis.(esenzioni per i veicoli di costruzione
anteriore ai 25 anni)
1. Sono esentati dal pagamento della tassa di
proprietà i veicoli la cui data di fabbricazione sia anteriore ai 25 anni.
2. Per i veicoli di cui al comma 1 la tassa di
trasferimento di proprietà è di euro 50."